In ordine alfabetico i reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti:
- abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
- acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
- appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
- atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
- codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
- danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
- determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
- deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
- diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
- disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
- dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
- elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
- elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
- furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
- giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
- guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (artt. 186, secondo e sesto comma; 187, quarto e quinto comma, codice della strada);
- ingiuria (art. 594 c.p.);
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
- inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
- invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
- lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
- lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
- lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
- materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
- minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
- percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
- polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
- pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
- recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
- referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
- sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
- somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
- somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
- sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- usurpazione (art. 631 c.p.).
Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell’ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall’utente/querelante.
Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.
Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.
In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.
Pagina aggiornata il 22/04/2026