Nell’ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore. La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.
Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
- le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Sono di competenza per valore:
- le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28 (lire 5.000.000), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
- le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 15.493,71 (lire 30.000.000).
- per le cause civili di valore fino € 1100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).
Pagina aggiornata il 22/04/2026