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VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

OIP

Il voto degli italiani all'estero nelle diverse tipologie di consultazioni elettorali

Gli iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), che non abbiano perso il diritto elettorale, sono iscritti nelle Liste Elettorali tenute dai Comuni italiani ed hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia, secondo le diverse modalità previste in ragione del tipo di consultazione o della nazione di residenza.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI

Per le consultazioni amministrative (elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale) nonché per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale e per le consultazioni referendarie locali, gli elettori residenti all'estero ricevono dal comune di iscrizione AIRE una cartolina-avviso, che oltre ad informarli della data della consultazione, consente di rientrare in Italia usufruendo delle agevolazioni di viaggio riconosciute di volta in volta. Qualora non ne siano già in possesso una volta rientrati in Italia dovranno ritirare la Tessera Elettorale nel comune di iscrizione.

ELEZIONI DE PARLAMENTO EUROPEO

Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia:

– i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e iscritti all’AIRE;
– i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro 80esimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.

Il voto all’estero per i membri del PE spettanti all’Italia si esercita presso i seggi istituiti dagli uffici consolari. L’elettore riceve da parte del Ministero dell’Interno italiano all’indirizzo di residenza estero il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale potrà votare, nonché della data e dell’orario di apertura per le votazioni.

L’elettore italiano residente all’estero in un Paese dell’UE, o temporaneamente ivi domiciliato per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune esibendo il certificato elettorale integro, ovvero contenente ancora il tagliando di controllo, a dimostrazione della mancata espressione del voto all'estero. I Sindaci (sempre attraverso il servizio elettorale) danno atto di tale evenienza in calce al certificato stesso e ne informano immediatamente il Consolato di appartenenza (tramite fax) ed il Presidente della sezione.  Il certificato (completato con l'annotazione suddetta) costituisce titolo di ammissione al voto nel seggio di iscrizione.

L’elettore italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE può anche optare per il voto per i candidati ai seggi spettanti al Paese membro in cui risiede. In tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera.

Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato per i seggi spettanti all’Italia non si potrà esprimere il voto anche per un candidato per i seggi spettanti al Paese membro UE di residenza e viceversa. Tale divieto si applica anche se l’elettore è in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea: potrà esercitare il diritto di voto per i rappresentanti spettanti a uno solo degli Stati di cui è cittadino. Ovviamente, il doppio voto è penalmente sanzionato anche nel senso che chi vota per i rappresentanti spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli uffici diplomatico-consolari NON potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

I cittadini italiani che sono permanentemente residenti in un Paese UE e iscritti all’AIRE e che non hanno optato per il voto a favore dei rappresentanti spettanti al Paese membro UE di residenza saranno ammessi al voto per i candidati per i seggi spettanti all’Italia senza necessità di presentare alcuna dichiarazione. Essi riceveranno dagli Uffici diplomatici italiani tutte le informazioni necessarie per votare.

Cittadini italiani residente in un Paese non membro dell’Unione Europea

I cittadini italiani residenti nei Paesi NON membri dell’Unione Europea possono votare per i rappresentanti al Parlamento Europeo spettanti all’Italia presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal predetto Comune una cartolina avviso.

ELEZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO E REFERENDUM

Per il rinnovo del Parlamento Italiano e per le consultazioni referendarie è invece possibile il voto per corrispondenza per gli elettori residenti all'estero, in stati ove siano state stipulate queste intese.

Gli elettori residenti in STATI detti SENZA INTESA (stati dove non è ammesso il voto per corrispondenza) potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia.

Sarà inviata loro una cartolina-avviso per l'esercizio del voto in Italia.

Votano inoltre in Italia gli elettori che, pur essendo residenti in un paese ove è previsto il voto per corrispondenza, hanno esercitato opzione di voto in patria, dandone comunicazione scritta alla autorità diplomatica o consolare competente per residenza, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza naturale della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di Referendum Popolari l'opzione deve essere esercitata entro il decimo giorno successivo all'indizione della consultazione elettorale/referendaria.

L’elettore residente all’estero e iscritto all’AIRE che intenda esercitare il diritto di voto in Italia può presentare apposita opzione in tal senso inviando comunicazione scritta all’ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001).

In caso di elezioni anticipate o di referendum l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001). Sarà cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dell’Interno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenza prevista per legge, affinché i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali.