L’art. 12 del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile un accordo consensuale di separazione o divorzio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
La condizione principale e non derogabile per poter usufruire di tale istituto è rappresentata dall’accordo delle parti: la sua mancanza o il venir meno costringono gli interessati a rivolgersi al Giudice. L’accordo deve essere personalmente concluso dai coniugi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, privo del potere di rappresentanza.
L’accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione o divorzio.
Non possono concludere tale accordo i coniugi che hanno figli minori oppure maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave.
L’accordo non può contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale tranne l’indicazione dell’eventuale assegno di mantenimento (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4478/2016).
La normativa vigente preveda anche per i coniugi il c.d. “diritto al ripensamento”: l’Ufficiale di Stato Civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi ed aver redatto l’accordo, invita i coniugi a ricomparire davanti a sé in una data che procede a fissare, non prima che siano trascorsi almeno 30 giorni, per una seconda dichiarazione che confermi la volontà dei coniugi di separarsi o divorziare. La mancata comparizione per l’atto di conferma equivale a mancata conferma dell’accordo.Le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio sono previste dettagliatamente nel Codice Civile (artt. 84 – 89): l’età, l’assenza di interdizione per infermità di mente, la libertà di stato, la mancanza di rapporti di parentela/affinità tra i nubendi, il delitto di omicidio (anche solo tentato) verso il coniuge dell’altra persona e il c.d. “divieto temporaneo di nuove nozze”.
Il cittadino straniero deve altresì produrre, ai sensi dell’art. 116 del codice civile, il c.d. “nulla osta al matrimonio”, secondo la legge dello Stato di appartenenza, oppure il certificato di capacità matrimoniale se il suo Paese ha aderito alla Convenzione di Monaco del 1980.
In caso di minore che ha compiuto 16 anni autorizzato al matrimonio dal Tribunale dei Minorenni, è necessario produrre copia del relativo decreto di autorizzazione.
Per poter contrarre matrimonio con rito concordatario (cattolico) gli interessati devono compiere la pubblicazione presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza consegnando idonea richiesta formata dal parroco competente alla celebrazione.
Coloro che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti acattolici riconosciuti dallo Stato (c.d. “culti ammessi”) devono compiere la pubblicazione presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza che verifica, di volta in volta, il decreto ministeriale di nomina del ministro del culto celebrante
Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti con cui lo Stato ha stipulato con legge apposite intese (Tavola Valdese, Unione delle Chiese Avventiste del 7° Giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Chiesa Evangelica Luterana, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Induista Italiana, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e Unione Buddhista Italiana) devono compiere la pubblicazione presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza secondo le modalità previste dalle diverse intese, con riferimento alla disciplina prevista per quanto concerne il momento della lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e la verifica del provvedimento ministeriale di nomina del ministro di culto celebrante.
La pubblicazione di matrimonio consiste in un avviso da affiggere on line sul sito internet istituzionale del Comune, in una apposita sezione e contiene i dati dei nubendi ed il luogo di celebrazione. Ha una durata pari ad almeno 8 giorni interi e consecutivi, sulla base di quanto stabilito dall’art. 155 del Codice Civile. Nel computo dei termini si esclude in giorno iniziale, che viene però riportato nel certificato di avvenuta pubblicazione (dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur). Trascorsi i 3 giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta opposizione al matrimonio, l’Ufficiale di Stato Civile richiesto può procedere alla celebrazione del matrimonio che deve essere celebrato nei 180 giorni successivi alla compiuta pubblicazione.
Oltre tale termine, infatti, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Si ricorda che il Tribunale, su istanza degli interessati, con proprio decreto non impugnabile emesso in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può ridurre il termine delle pubblicazioni per gravi motivi ovvero autorizzarne l’omissione per cause gravissime (art. 100 del Codice Civile).Il rinnovo può essere richiesto a partire da 6 mesi prima della scadenza.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta di identità o passaporto in corso di validità
TEMPO DI EROGAZIONE
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione.
COSTO
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00 (euro 32,00 se uno degli sposi non è residente a Montalto Uffugo, euro 48,00 se si tratta di c.d. “matrimonio per delega” ). Infatti l’atto di pubblicazione matrimoniale è sottoposto al pagamento dell’imposta di bollo fina dall’origine (ex art. 4 – comma 2 – Tariffa allegato A del DPR n. 642/1972), per ciascun Comune ove deve essere pubblicato (con riferimento alla residenza dei nubendi). La corresponsione del dovuto avviene al momento della richiesta di pubblicazione.
PROCEDIMENTO
La pubblicazione viene richiesta dagli sposi o da un loro rappresentante (munito di scrittura privata non autenticata), muniti di documento d’identità. L’Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del Comune di residenza di almeno uno dei nubendi. Esso provvederà poi a richiedere la pubblicazione ad altro Comune eventualmente competente con riguardo alla residenza dei nubendi stessi.
L’Ufficiale di Stato Civile redige il processo verbale di richiesta di pubblicazione con i dati dei nubendi e, all’interno del medesimo, riceve la dichiarazione degli sposi circa il possesso dei requisiti richiesti per contrarre matrimonio e la mancanza d’impedimenti. Accerta d’ufficio quanto dichiarato acquisendo la documentazione necessaria e dando conto delle verifiche eseguite e dei documenti acquisiti. Verifica l’eventuale esistenza di un provvedimento giudiziale di riduzione del termine di pubblicazione e ne dà atto nella pubblicazione.
Provvede poi all’affissione dell’atto di pubblicazione all’albo on-line del Comune e richiede, se ne ricorre il caso, la pubblicazione al Comune di residenza degli sposi.
Terminato l’iter della pubblicazione, l’Ufficiale di Stato Civile forma il certificato di eseguita pubblicazione o nulla osta o autorizzazione al matrimonio, dopo il 4° giorno successivo all’unica o all’ultima compiuta pubblicazione
Per quanto riguarda la pubblicazione del cittadino all’estero, se entrambi i nubendi sono in questa condizione, devono rivolgersi ai Consolati/Ambasciate nelle cui giurisdizioni sono residenti (iscritti AIRE). Se uno dei nubendi risiede all’estero e l’altro in Italia, le pubblicazioni sono effettuate sia presso il Consolato competente, sia presso il Comune italiano, rivolgendosi indifferentemente all’uno o all’altro, per l’avvio del procedimento.
I documenti prodotti ed acquisiti vanno a costituire il fascicolo degli allegati, all’atto di matrimonio iscritto/trascritto previa apposizione del visto dell’ufficiale dello stato civile procedente. Il fascicolo viene acquisito in formato dematerializzato.
Qualora l’Ufficiale di Stato Civile ritenga di non poter procedere alla pubblicazione, rilascia agli interessati un certificato con i motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è possibile presentare ricorso al Tribunale che provvede in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.
LINK Esterni
Riferimenti normativi
D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile);
D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile);
L. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza);
L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano);
Art.12 D.L. 132/2014 convertito con modificazione dalla Legge n°162/2014