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REFERENDUM ABROGATIVO 2025

pagina in continuo aggiornamento

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PER COSA SI VOTA

Referendum popolare n. 1

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?» _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referendum popolare n. 2

Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

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Referendum popolare n. 3

Abrogazione parziale di norme in materiadi apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

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Referendum popolare n. 4

Esclusione della responsabilità solidale  del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

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Referendum popolare n. 5

Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni  dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana

«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?»

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DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025 n° 27

VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO : Per il referendum dell' 8 e 9 giugno p.v., gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della Iegge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relative egolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilitià di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa. In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonche dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entre il decimo giorno successive all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alia data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreta di indizione) e cioè entro giovedi 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato. L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.  Modulo per gli iscritti all’AIRE optanti per il voto in Italia.

VOTO DEGLI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi. L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno. L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. idoneo viene allegato alla presente l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello – in formato PDF con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis. Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

DOVE SI VOTA (sezioni e indirizzi)

VOTO DOMICILIARE : Ai referendum in oggetto si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione».  L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025. Tale ultimo termine (19 maggio), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.. Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto legge n. 1/2006.

DIRITTO VOTO ASSISTITO (AVD) : gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale. Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. L'impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo  escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell'elettore. Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il codice “AVD” per il diritto di voto assistito in via permanente non necessitano di alcuna certificazione medica. Infine si informa che l’annotazione “AVD” sulla tessera elettorale, che da diritto al voto assistito IN VIA PERMANENTE, senza la necessità di dover munirsi di volta in volta, ove ricorra il caso, del prescritto certificato medico in occasione di ogni singola consultazione elettorale, può essere richiesta a questo Comune da coloro la cui infermità fisica sia definitiva. Alla relativa domanda / delega va allegata la documentazione sanitaria che attesti tale condizione e copia di un documento d’identità.

VOTO ELETORI FUORI SEDE : In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente domanda, o tramite persona delegata, al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune compilando il modulo in allegato. La domanda può essere presentata al Comune entro domenica 4 maggio (trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione). Andranno allegati : la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la copia della tessera elettorale personale e  la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. E' preferibile inserire un recapito telefonico per eventuali comunicazioni. Con le medesime modalità la domanda può essere revocata entro mercoledì 14 maggio (il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data).

PROPAGANDA ELETTORALE (circolare ministeriale dait n.33/2025): L’assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale per i Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta Comunale entro il termine perentorio del 34° giorno antecedente quello di votazione, ossia entro e non oltre lunedì 5 maggio 2025 (art. 52 Legge 352/1970 e art. 4 Legge 4 aprile 1956, n. 212). Le domande presentate dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali o, se esistenti, a livello comunale. Le domande provenienti dai promotori dei referendum, considerando questi ultimi, per ogni referendum, come unico gruppo, dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Avendo luogo contemporaneamente più referendum:

  • a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda;
  • ai promotori di ciascun referendum spetta uno spazio per ogni referendum.

Le istanze potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno dei suddetti soggetti abilitati,  purché corredate dal relativo atto di delega. Oltre all’eventuale atto di delega, occorre allegare alla domanda una fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.  Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande e delle deleghe. Il modulo di richiesta per l’assegnazione degli spazi per la propaganda deve essere inoltrato con posta elettronica certificata alla casella PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con esplicitazione nell’oggetto della seguente indicazione: "Referendum 2025 – Richiesta assegnazione degli spazi di propaganda elettorale".L'assegnazione degli spazi dedicati alla propaganda elettorale sarà effettuata seguendo l'ordine di ricezione delle richieste, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Saranno vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. 

LUOGHI INDIVIDUATI PER PROPAGANDA ELETTORALE      D.G.M. n°102 del 08.05.2025

SPAZI ASSEGNATI PER PROPAGANDA ELETTORALE          D.G.M. n°103 del 08.05.2025

 

AGEVOLAZIONI TARIFFRIE PER I VIAGGI FERROVIARI, VIA MARE AUTOSTRADALI E AEREI CIRC.DAIT n°43/25: In occasione delle consultazioni referendarie, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di inscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti e società che gestiscono i relativi servizi di trasporto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI : ai sensi dell’art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre), che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell’art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall’art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.  Il 16 maggio p.v. alle ore 10:00, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell’albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:                                                                                                                                                                                                                                               
1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di  nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1); 
3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da  costituire.
 

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI DISABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE: In occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno, è stato organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato ai portatori di disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. Il servizio si svolgerà nelle giornate di voto ed è curato dall'ufficio SERVIZI SOCIALI. Quanti siano interessati ad utilizzare gli speciali automezzi messi a disposizione dal Comune, devono prenotarsi entro le ore 10:00 di giovedì 5 giugno, presentando istanza, indirizzata ai Servizi Sociali, presso l’ufficio protocollo oppure inviando pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., riportando nell’oggetto “SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI DISABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE” Per informazioni sul servizio, gli elettori sono pregati di contattare l'ufficio suindicato ai numeri telefonici 0984/9294206  0984/1803819,  per concordare modalità, data ed orario del trasporto.